Le recenti innovazioni legislative in materia di lavoro tendono (giustamente) ad affrontare il problema della difficoltà dei giovani di inserirsi nel mondo del lavoro favorendo in ogni modo l’incontro tra scuola ed aziende. Un tipico esempio sono le previsioni in tema di alternanza scuola lavoro, nelle quali però nulla si dice di specifico in ordine alla salute e sicurezza dei ragazzi inviati a svolgere attività lavorativa presso un’azienda in alternanza rispetto a quella scolastica; ciò pone nell’operatore della salute e sicurezza la necessità di individuare le regole prevenzionistiche da applicare e, di conseguenza, le procedure da gestire ove l’azienda decida di avvalersi di studenti in alternanza scuola-lavoro.

Indicazioni operative ufficiali rispetto alla gestione dell’alternanza scuola lavoro sono rinvenibili nella guida del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR) “Attività di alternanza scuola lavoro – Guida operativa per la scuola”, c.d. “Guida ASL interattiva” redatta nel 2015 (disponibile al link:www.istruzione.it/allegati/2015/guidaASLinterattiva.pdf) e alla quale si rinvia per ogni approfondimento relativo alle fonti normative di riferimento, il cui paragrafo 11 è specificamente dedicato all’argomento del presente scritto. In tale documento (pagina 94) si evidenzia che: I disposti normativi sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, oltre che in ambito scolastico, trovano applicazione anche per gli studenti che realizzano il percorso di alternanza scuola lavoro in contesti esterni all’istituzione scolastica, in quanto, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 81/2008, gli stessi sono equiparati allo status dei lavoratori e, quindi, sono soggetti agli adempimenti previsti, nonostante la specifica finalità didattica e formativa e la limitata presenza ed esposizione ai rischi. Di seguito, la guida individua quali adempimenti le scuole sono tenute a rispettare in caso di invio di studenti in realtà produttive, preoccupandosi (come è ovvio, essendo un documento destinato alle istituzioni scolastiche) di chiarire quali incombenze gravino sui dirigenti scolastici in tali ipotesi; pertanto, questa parte del documento va letta dalle aziende ospitanti da un lato con attenzione (in modo da pretendere dalle scuole il rispetto di procedure che non sempre le medesime garantiscono) e dall’altro con la piena consapevolezza che le previsioni di cui al d.lgs. n. 81/2008 hanno natura penalistica e inderogabile, rispetto alla quale, in caso di infortunio dello studente, gli accordi tra le parti hanno valenza assolutamente limitata non potendo limitare la responsabilità penale del soggetto obbligato ex lege. Ad esempio, la sorveglianza sanitaria rimane senza alcun dubbio a carico dell’azienda che ospita lo studente, beninteso sempre che al medesimo sia chiesto di svolgere una attività per le quali il DVR dell’azienda prevede la sorveglianza sanitaria.

In altre parole, senza poter entrare nel merito delle singole questioni, va sempre considerato che l’articolo 2, comma 1, lettera c), del d.lgs. n. 81/2008 prevede che tale complesso di regole operi nei riguardi di tutti i “lavoratori”, a loro volta definiti come tutti colo che svolgano “…un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari” (articolo 2, comma 1, lett. a), del “testo unico”). Ne deriva che i ragazzi che vengano ospitati dalle aziende in alternanza scuola lavoro, in quanto sicuramente da qualificare come “lavoratori” in senso prevenzionistico, vanno considerati nell’ambito della valutazione dei rischi dell’impresa presso la quale dovranno svolgere la prestazione di lavoro e che, di conseguenza, saranno destinatari di ogni disposizione di tutela conseguenziale (formazione, informazione, addestramento, eventuale uso di DPI, eventuale sorveglianza sanitaria).

In pratica, molti aspetti della gestione dei ragazzi possono/debbono essere affrontati nell’accordo tra scuola e azienda (troppo spesso generico sul punto) in modo che la scuola garantisca il più possibile che lo studente sia stato formato in ordine ai rischi lavorativi ed edotto su come comportarsi presso l’azienda ma rimane sempre il dato incontestabile che comunque – in applicazione del noto principio della effettività della normativa antinfortunistica – in caso di infortunio presso l’azienda il Giudice applicherà il d.lgs. n. 81/2008 e innanzitutto si chiederà se il datore di lavoro abbia posto in essere tutti i possibili accorgimenti per evitare l’infortunio dello studente, sulla base di quanto imposto dal “testo unico”, ben poco rilevando l’eventuale accordo tra le parti rispetto a obblighi inderogabili di legge. Naturalmente questa conclusione è fortemente disincentivante rispetto all’uso dell’alternanza scuola lavoro (la quale, si ripete, è strumento importante e meritevole di avvicinamento tra il mondo della scuola e quello della produzione) ma l’unica possibile in difetto di una legislazione che abbia principi specifici in materia di salute e sicurezza sul lavoro che superino quelli “generali” del d.lgs. n. 81/2008.Non a caso la Corte di Cassazione (Cass. pen., sez. IV, 2 maggio 2016, n. 18208, ISL, 2016, n. 7, 395; analogamente Cass. pen., sez. IV, 15 ottobre 2014, n. 43168, ivi, 2015, n. 2, 95), continua ad affermare il principio secondo cui le norme di sicurezza si applicano al di là del rapporto formale di subordinazione e riguardando tutti coloro che, per qualsiasi ragione, accedono nei cantieri o comunque nei luoghi di cui sia responsabile il datore di lavoro (nella specie di cui alla prima sentenza citata si trattava addirittura di infortunio durante una attività svolta da un terzo per ragioni di amicizia).

Lorenzo FANTINI