Con decreto 2 maggio 2017 (Cfr. Gazzetta Ufficiale n. 111 del 15 maggio 2017) il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha definito le modalità per l’organizzazione e l’erogazione dei corsi di addestramento antincendio di base (Fire Prevention and fire fighting) e antincendio avanzato (Advanced training in fire fighting) per il personale marittimo, nonché l’organizzazione antincendio a bordo delle navi petrolierie, chimichiere e gasiere.

Viene previsto, al riguardo, che tutto il personale destinato a prestare servizio a bordo di navi, e comunque prima di essere assegnato a qualsiasi funzione di servizio a bordo, debba ricevere un appropriato addestramento antincendio di base che dovrà avere una durata non inferiore alle 15 ore, comprensivo di lezioni teoriche ed esercitazioni pratiche. Il programma da svolgere deve essere conforme a quello indicato nell’allegato A al decreto in esame. L’aggiornamento dell’addestramento antincendio di base dovrà invece avere una durata di almeno 8 ore.

Diversamente dal resto del personale, i comandanti, gli ufficiali ed ogni altro marittimo designato a dirigere le operazioni di lotta antincendio a bordo, dopo aver conseguito l’attestato relativo al corso antincendio di base, devono ricevere un addestramento antincendio avanzato, con particolare riferimento all’organizzazione, alle modalità operative di Intervento ed alla direzione delle squadre antincendio. Tale corso avrà una durata non inferiore alle 29 ore, comprensivo di lezioni teoriche ed esercitazioni pratiche. Il programma da svolgere dovrà essere conforme a quello indicato nell’allegato A1 al decreto. L’aggiornamento dell’addestramento antincendio avanzato dovrà avere una durata di almeno 12 ore.

Antonio MALVESTUTO