FAQs

Nuovo Accordo Stato Regioni 2025

  • Soggetto formatore

Sì, AIESiL è riconosciuta tra i soggetti formatori previsti dal nuovo Accordo, come indicato al paragrafo 1.3 “Altri Soggetti”, punto 3, relativo alle “associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale”. L’associazione organizza direttamente l’attività formativa, avvalendosi della collaborazione dei Responsabili del Progetto Formativo nominati al suo interno. I corsi possono essere svolti su tutto il territorio nazionale e sono validi su tutto il territorio italiano.

Sì, il datore di lavoro può essere considerato soggetto formatore, ma esclusivamente per i corsi destinati a lavoratori, preposti e dirigenti impiegati all’interno della propria azienda.

L’Accordo Stato-Regioni stabilisce che tra i soggetti formatori rientrano gli enti accreditati “in ciascuna regione o provincia autonoma”. Di conseguenza, un ente accreditato può erogare formazione solo all’interno del territorio della regione (o provincia autonoma) in cui è accreditato e secondo le relative disposizioni regionali. Tuttavia, gli attestati rilasciati sono riconosciuti su tutto il territorio nazionale, in virtù del principio del mutuo riconoscimento tra Regioni.
Ad esempio, se un lavoratore frequenta in Liguria un corso organizzato da un ente accreditato nella stessa Regione, l’attestato sarà valido anche in caso di trasferimento lavorativo in Toscana.
Al contrario, l’attestato non sarà ritenuto valido se il corso viene svolto in Toscana da un ente accreditato esclusivamente in Liguria.

Per unicità del soggetto formatore si intende che ogni corso di formazione deve avere un unico soggetto formatore responsabile. Qualora il corso sia organizzato da più enti formatori, è necessario individuare tra essi il soggetto che assumerà la responsabilità complessiva del corso e a cui competono tutti gli adempimenti previsti dall’Accordo.
Ad esempio, se il modulo teorico è gestito dall’ente A e quello pratico dall’ente B, uno dei due dovrà essere formalmente designato come soggetto formatore responsabile.

  • Responsabile progetto formativo, docenti e tutor

Deve possedere i requisiti previsti per la qualifica di formatore dal Decreto Interministeriale del 6 marzo 2013 e un’esperienza di almeno tre anni nel campo della salute e sicurezza sul lavoro (SSL)

I docenti devono essere in possesso dei requisiti di qualificazione stabiliti dal D.I. 6 marzo 2013. Per i corsi riguardanti spazi confinati e attrezzature di lavoro, sono richiesti anche ulteriori requisiti specifici.

No, il tutor non può svolgere anche il ruolo di docente, poiché l’Accordo lo definisce come figura di supporto al docente e ai discenti, con compiti distinti.

La presenza del tutor è obbligatoria per tutta la durata dei corsi erogati in modalità videoconferenza e in e-learning. Nei corsi in presenza con oltre 10 partecipanti, la sua presenza è raccomandata.

Il tutor deve essere presente per l’intera durata della formazione in videoconferenza, in modo da garantire un supporto continuo sia al docente che ai partecipanti. La sua presenza deve essere tracciabile tramite la piattaforma utilizzata.

Nei corsi in modalità e-learning, che possono essere seguiti anche al di fuori dell’orario lavorativo, non è richiesta la presenza costante del tutor. Tuttavia, è auspicabile che il tutor sia in grado di rispondere tempestivamente alle richieste degli utenti.

  • Fascicolo del corso

È l’insieme della documentazione, in formato cartaceo o digitale, relativa al corso svolto. Include i dati dei partecipanti, il registro presenze con firme, l’elenco dei docenti con firme, il progetto formativo, il programma del corso e i verbali delle verifiche finali. Il fascicolo deve essere conservato per un periodo di 10 anni.

Il progetto formativo è un documento obbligatorio per tutti i corsi. Contiene tutte le informazioni essenziali: dall’analisi dei fabbisogni alla progettazione del corso, fino alle metodologie didattiche utilizzate, le modalità di erogazione, il materiale didattico impiegato e le modalità di verifica dell’apprendimento.

Sì, i verbali delle verifiche finali sono obbligatori per tutti i corsi disciplinati dal nuovo Accordo Stato-Regioni.

  • Lavoratori

Non è più previsto il limite dei 60 giorni. La formazione deve quindi essere completata prima dell’inizio dell’attività lavorativa.

Sì. Prima dell’avvio del corso è necessario verificare la comprensione della lingua veicolare. Se necessario, devono essere adottate soluzioni che garantiscano l’effettiva comprensione, come l’uso di un mediatore linguistico o di un traduttore.

  • Datore di lavoro

Sì. La partecipazione al corso per datore di lavoro (16 ore) è propedeutica a quella del corso specifico per DDL RSPP (8 ore).

No. I datori di lavoro che hanno già frequentato il corso DDL RSPP secondo la normativa precedente sono esonerati dal nuovo corso DDL.

Sì. Secondo quanto riportato nelle tabelle dell’Accordo, chi ha già completato il corso da dirigente è esonerato dalla frequenza del corso per datore di lavoro. Resta obbligatorio l’aggiornamento della formazione ogni 5 anni.

  • Moduli aggiuntivi cantieri

Il modulo aggiuntivo “cantieri” è obbligatorio per DDL e Dirigenti di aziende appartenenti a settori ATECO collegati ad attività edili o di ingegneria civile (come definiti nell’Allegato X del D.lgs. 81/2008). È richiesto anche per DDL e Dirigenti di imprese che operano stabilmente o in modo non occasionale in tali contesti. Le indicazioni dell’Accordo Stato-Regioni del 17/04/2025 fanno infatti riferimento alle situazioni lavorative classificate come “cantieri”, secondo la definizione fornita dal D.lgs. 81/2008.

No. L’Accordo, nella sezione dedicata alle “disposizioni transitorie”, riconosce un credito formativo totale ai dirigenti che abbiano frequentato il corso secondo il precedente ASR del 21/12/2011. Pertanto, tali dirigenti non sono tenuti a frequentare il modulo aggiuntivo “cantieri”, ma dovranno semplicemente procedere all’aggiornamento della formazione alla naturale scadenza, secondo quanto previsto dal nuovo Accordo.

Sì, è possibile organizzare un’unica aula formativa con dirigenti e datori di lavoro, poiché i contenuti del modulo “cantieri” sono pienamente sovrapponibili. Tuttavia, sarà necessario differenziare le edizioni del corso: dovranno essere predisposti due registri distinti (uno per i DDL, uno per i dirigenti) e rilasciati attestati diversi, in base alla figura professionale formata e al credito formativo riconosciuto, come indicato nell’Allegato III dell’Accordo.

  • RSPP

Per ottenere la qualifica di Responsabile o Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP/ASPP), è necessario intraprendere un percorso formativo specifico, definito dalla normativa attualmente in vigore.

Con l’Accordo Stato-Regioni del 2025, sono state apportate alcune lievi modifiche rispetto a quanto stabilito dall’accordo precedente, datato 7 luglio 2016, in merito alla formazione di queste figure professionali.
Una delle principali novità riguarda l’ampliamento dei moduli di specializzazione, che passano da quattro a cinque.

Ecco i principali aggiornamenti introdotti:

  • Il settore della pesca è stato rimosso dal gruppo B-SP1 ed è ora collocato in una nuova categoria denominata B-SP2. Questo ha comportato una modifica progressiva nella numerazione dei moduli successivi.

  • Al modulo B-SP1, che già comprendeva i settori agricoltura e silvicoltura, è stato aggiunto anche il comparto della zootecnia.

  • Il modulo B-SP3 ha subito una riduzione: il settore relativo all’estrazione di minerali da cave e miniere è stato escluso, lasciando come unico ambito quello delle costruzioni.

Attualmente, la formazione per ASPP e RSPP si articola nei seguenti moduli:

  • Modulo A (introduttivo)

  • Modulo B (comune)

  • Moduli di specializzazione B: SP1, SP2, SP3, SP4 e SP5, ciascuno riferito a specifici settori ATECO

  • Modulo C (riservato esclusivamente agli RSPP)

  • Attrezzature di lavoro

No. Poiché per il carroponte non esisteva una normativa precedente, dal momento dell’entrata in vigore dell’Accordo i corsi devono essere conformi alle nuove disposizioni. È comunque previsto un termine massimo di 12 mesi per l’erogazione della formazione.

Sì. Con il nuovo Accordo del 17/04/2025, anche i “mini escavatori” rientrano ufficialmente tra le attrezzature normate, non essendo più presente il limite minimo di 6000 kg di massa operativa.

Il nuovo Accordo prevede un regime transitorio soltanto per tre attrezzature di nuova introduzione: CRF, CMM e carroponte. Per i miniescavatori (così come per i carrelli elevatori destinati al sollevamento di persone o carichi sospesi), la formazione deve essere svolta immediatamente, senza periodo transitorio.

Il numero minimo di 30 domande è previsto solo per le verifiche finali. Per le verifiche intermedie, tale requisito non si applica, quindi non è previsto un numero minimo obbligatorio di domande.

  • Numero di partecipanti e parti pratiche

No. Il rapporto 1:6 si applica solo ai corsi disciplinati dal nuovo Accordo del 17/04/2025, ovvero quelli relativi alle Attrezzature di lavoro e Spazi confinati. I corsi di Primo Soccorso e Antincendio seguono normative differenti: rispettivamente il DM 388/2003 e il DM 2 settembre 2021.

Sì, è possibile organizzare sessioni pratiche parallele, a condizione che ogni gruppo mantenga il rapporto di 1 docente, 1 attrezzatura e 6 partecipanti. Questa regola vale anche per i corsi sulle attrezzature di lavoro.

  • Verifica dell’efficacia formativa

È prevista per tutti i corsi rivolti ai lavoratori: formazione specifica, spazi confinati, attrezzature e i rispettivi aggiornamenti.

La verifica dell’efficacia formativa serve a valutare se la formazione ha realmente prodotto un cambiamento nei comportamenti e nelle competenze dei lavoratori, andando oltre la semplice acquisizione teorica.
È finalizzata a comprendere se le conoscenze trasmesse si sono tradotte in prassi operative più sicure e in un miglioramento della produttività e della prevenzione dei rischi.

La responsabilità di tale verifica ricade sul datore di lavoro, il quale può farsi affiancare dal formatore.
Il nuovo Accordo suggerisce diversi strumenti per effettuare questa valutazione, come:

  • l’analisi degli infortuni aziendali,
  • la somministrazione di questionari valutativi,
  • l’impiego di checklist operative per osservare direttamente il comportamento sul luogo di lavoro.

È consigliato che tale verifica venga effettuata a distanza di tempo dalla formazione, preferibilmente tra i 6 mesi e l’anno, per misurare l’effettiva interiorizzazione delle competenze acquisite.

  • Attestati, questionari di apprendimento e di gradimento

Secondo il nuovo Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025, la valutazione del gradimento è diventata obbligatoria per tutti i corsi di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Tale valutazione deve coprire vari aspetti del corso, tra cui:

  • La qualità didattica: ovvero la competenza del docente e l’efficacia della didattica utilizzata.
  • La qualità organizzativa: che include la logistica, la gestione dei tempi e delle risorse.
  • L’utilità percepita e la rispondenza alle aspettative dei partecipanti: per verificare se il corso ha soddisfatto le esigenze e aspettative dei lavoratori.

L’obiettivo di questa valutazione è garantire un monitoraggio sistematico del grado di soddisfazione dei discenti e, di conseguenza, migliorare costantemente l’efficacia dei percorsi formativi offerti. Questo meccanismo aiuta le aziende a perfezionare la qualità delle attività formative nel tempo.

Sì, l’Accordo Stato-Regioni prevede esplicitamente che “Ai partecipanti ai corsi … deve essere rilasciato dal soggetto formatore un attestato”. Questo implica che sia obbligatorio fornire un attestato di partecipazione a tutti i lavoratori che completano con successo un corso di formazione.

Inoltre, va sottolineato che, oltre all’obbligo previsto dall’Accordo, l’obbligo di consegna degli attestati deriva anche dalle normative sulla protezione dei dati personali, in particolare dal Regolamento (EU) 2016/679 (GDPR) e dal D. Lgs. 196/2003 (Codice Privacy). Infatti, gli attestati di qualificazione professionale raccolgono dati personali, i quali devono essere disponibili al dipendente, che ha il diritto di accesso a tali informazioni, secondo quanto stabilito dall’articolo 15 del GDPR. Di conseguenza, l’azienda è tenuta a fornire su richiesta del dipendente (anche ex-dipendente) una copia di tutta la documentazione formativa, inclusi gli attestati, che fanno parte del fascicolo personale.

L’Accordo non richiede esplicitamente di riportare il codice ATECO o il settore di appartenenza, come era previsto precedentemente. Tuttavia, fa ancora riferimento alle mansioni e ai settori professionali di riferimento. Pertanto, sarà comunque necessario indicare queste informazioni sugli attestati di formazione specifica per i lavoratori, per garantire la corretta contestualizzazione della formazione ricevuta rispetto alle attività professionali svolte.

L’Accordo stabilisce che il test finale per la verifica della comprensione dei contenuti deve essere composto da almeno 30 domande. Tuttavia, è possibile somministrare tali domande in più fasi durante il corso, cioè attraverso verifiche intermedie che vengono somministrate al termine dei singoli moduli formativi. Ciò significa che le 30 domande possono essere suddivise in test separati, in base alla struttura del corso. L’importante è che, alla fine del corso, il totale delle domande sia di almeno 30 e che il partecipante superi il test rispondendo correttamente ad almeno il 70% delle domande complessive, come previsto per il superamento del test finale.

  • Aggiornamenti

Sì, l’aggiornamento può essere svolto anche attraverso la partecipazione a convegni o seminari per alcune figure professionali, come i Datori di Lavoro (DDL), Dirigenti, DDL RSPP, ASPP-RSPP e Coordinatori. Tuttavia, questa modalità non si applica agli aggiornamenti relativi alla formazione specifica per lavoratori, preposti, datori di lavoro e lavoratori autonomi che operano in ambienti con rischio di inquinamento o confinati. Inoltre, durante convegni e seminari, è obbligatorio che venga mantenuto un registro delle presenze, gestito dall’organizzatore dell’iniziativa. Non esiste un limite massimo sul numero di partecipanti. Con il nuovo Accordo, è stata eliminata la restrizione che prevedeva un limite del 50% delle ore di formazione da frequentare tramite seminari.

  • Periodo Transitorio

Nel periodo che segue l’entrata in vigore del nuovo Accordo, ossia entro 12 mesi dalla pubblicazione, i corsi possono essere erogati seguendo le disposizioni previste negli Accordi Stato-Regioni precedenti. Pertanto, è possibile continuare a organizzare corsi per i preposti con la durata stabilita dalla vecchia normativa (8 ore). Tuttavia, dopo questi 12 mesi, il corso dovrà essere adeguato alle nuove regole, che richiedono una durata di 12 ore.

Sì, durante il periodo di transizione di 12 mesi, è consentito erogare corsi secondo le normative precedenti. Tuttavia, i corsi che riguardano argomenti non regolamentati dalle normative precedenti, come quelli sui rischi di spazi confinati, carroponte, caricatori materiali, raccogli frutta, dovranno seguire esclusivamente la nuova disciplina. Inoltre, i corsi per preposti devono essere erogati rispettando già le disposizioni relative alla frequenza in presenza o videoconferenza sincrona, e con l’aggiornamento biennale.

Durante il periodo transitorio, i corsi erogati secondo la vecchia normativa possono essere tenuti anche dai soggetti formatori già previsti dagli Accordi Stato-Regioni precedenti. Le disposizioni riguardanti i soggetti formatori resteranno invariate finché non scadranno i 12 mesi di transizione, dopo di che sarà necessario attenersi alle nuove regolazioni in merito.

Con l’entrata in vigore del nuovo Accordo, le modifiche introdotte all’art. 37 del D.Lgs. 81/08 (in particolare quelle relative all’aggiornamento biennale e al divieto dell’e-learning per i preposti) sono subito applicabili, anche durante il periodo transitorio di 12 mesi. Nonostante la possibilità di seguire la vecchia normativa per alcuni corsi, questa deroga non si applica ai corsi per preposti. Pertanto, l’aggiornamento per i preposti deve avvenire obbligatoriamente in presenza o tramite videoconferenza sincrona, e l’aggiornamento biennale è da rispettare sin da subito.

Sì, il periodo transitorio di 12 mesi si applica anche alla verifica dell’efficacia della formazione. Durante questa fase, sarà possibile avviare corsi secondo le disposizioni precedenti, che non prevedevano un’adeguata verifica dell’efficacia. Tuttavia, l’obbligo di effettuare la verifica dell’efficacia della formazione diventerà operativo solo dopo il periodo transitorio, ma le aziende sono incoraggiate a familiarizzare progressivamente con le nuove modalità di valutazione, per agevolare una transizione conforme alla normativa futura.

  • Formazione Pregressa

Il nuovo Accordo fa riferimento al “contenuto” dei corsi, ma non specifica un numero di ore. Questo implica che i corsi preesistenti devono coprire gli stessi argomenti dei nuovi corsi, anche se la durata in ore può non coincidere. È comunque consigliabile che la durata dei corsi pregressi sia adeguata per trattare tutti i temi richiesti dai nuovi programmi, in modo da assicurare che la formazione sia effettivamente efficace.

  • Videoconferenza

Sì, è possibile organizzare corsi con una combinazione di partecipanti in presenza e in videoconferenza, a condizione che l’organizzazione del corso mantenga la qualità formativa. I docenti dovranno essere preparati per gestire sia l’aula che gli strumenti multimediali, rispettando anche i limiti di partecipanti complessivi. Inoltre, chi partecipa in videoconferenza dovrà utilizzare postazioni singole, come tablet o PC.

Sì, per garantire un’interazione efficace durante la formazione in videoconferenza sincrona, è obbligatorio che i discenti abbiano la telecamera accesa durante l’intero percorso formativo.

No, per la fruizione dei corsi in videoconferenza è richiesto l’uso di un PC o di un tablet, non sono ammessi gli smartphone.

No, ogni partecipante deve essere collegato singolarmente, utilizzando un proprio dispositivo, per garantire l’efficacia del corso e la corretta gestione della partecipazione.

  • E-Learning

Sì, un datore di lavoro può usare una piattaforma e-learning per formare i suoi lavoratori e dirigenti. Tuttavia, non è consentito utilizzare l’e-learning per la formazione dei preposti, poiché questa modalità è esclusa per loro. Il datore di lavoro, come soggetto formatore, dovrà garantire che la piattaforma soddisfi tutti i requisiti previsti dall’Accordo e si occuperà direttamente del rilascio degli attestati finali.

Sì, ma se una scuola o un ordine professionale decide di utilizzare una piattaforma e-learning fornita da un docente o un altro soggetto esterno, dovranno comunque verificare che la piattaforma rispetti tutti i requisiti stabiliti dall’Accordo. Inoltre, il soggetto formatore (scuola o ordine) dovrà essere responsabile del rilascio degli attestati finali.

Il tutor di contenuto è un esperto nei temi trattati nel corso, con competenze specifiche per progettare e gestire la formazione in modalità e-learning. Si occupa di rispondere alle domande, fornire chiarimenti e approfondimenti sui contenuti, garantendo che l’apprendimento sia efficace. Il tutor di processo, invece, è responsabile delle funzionalità della piattaforma e dell’interazione con i discenti, facilitando l’accesso ai materiali e monitorando l’andamento dell’apprendimento. Sebbene i due ruoli siano distinti, possono essere ricoperti dalla stessa persona, a condizione che questa possieda le competenze richieste per entrambe le funzioni.

No, a partire dall’entrata in vigore del nuovo Accordo Stato-Regioni, i corsi per preposti (sia iniziali che di aggiornamento) non potranno più essere svolti in modalità e-learning. Questa disposizione si applica anche ai corsi avviati durante il periodo transitorio di 12 mesi, come spiegato nella sezione “periodo transitorio”.

Sì, la formazione specifica per lavoratori a rischio alto potrà essere erogata in modalità e-learning, ma solo nelle regioni dove saranno approvati specifici progetti formativi sperimentali.