La tematica della applicazione o meno delle disposizioni vigenti (d.lgs. n. 81/2008) in materia di salute e sicurezza sul lavoro ai condomini è tipicamente poco conosciuto e affrontato, ad onta del fatto che in tali contesti vengono comunque svolti lavori spesso connotati da una notevole pericolosità (si pensi, per tutti, ai rifacimenti di tetti e alle manutenzioni di gronde condominiali).

Dal punto di vista strettamente giuridico, l’articolo 3, comma 8, del d.lgs. n. 81/2008 prevede che: “ai lavoratori che rientrano nel campo di applicazione del contratto collettivo dei proprietari di fabbricati trovano applicazione gli obblighi di informazione e formazione di cui agli articoli 36 e 37. Ad essi devono inoltre essere forniti i necessari dispositivi di protezione individuali in relazione alle effettive mansioni assegnate. Nell’ipotesi in cui il datore di lavoro fornisca attrezzature proprie, o per il tramite di terzi, tali attrezzature devono essere conformi alle disposizioni di cui al Titolo III”. Dunque, il condominio (nella persona dell’amministratore, che ne ha la rappresentanza) viene considerato a fini di salute e sicurezza qualora abbia almeno un “portiere”, al quale dovranno garantirsi le tutele appena evidenziate senza che il condominio sia tenuto, in tal caso, all’applicazione dell’intero d.lgs. n. 81/2008 (ad esempio, non si applicherà la sorveglianza sanitaria). Al riguardo, va segnalato come il Ministero del lavoro a suo tempo, con risposte disponibili nell’area FAQ dedicata ai “condomini” della sezione “salute e sicurezza” del sito www.lavoro.gov.it, abbia sottolineato come il condominio sia tenuto a redigere il DUVRI solo qualora sia qualificabile come “datore di lavoro committente” ai sensi dell’articolo 26, comma 1, del d.lgs. n. 81/2008, vale a dire solo se abbia almeno un lavoratore al quale si applichi il contratto collettivo dei proprietari di fabbricati, rimarcando comunque che in ogni caso di affidamento a terzi di un lavoro in area condominiale (es.: la pulizia dei giardini) “si applichino comunque i principi generali di cui agli articoli 2043 e 2051 del codice civile, che impongono al legale rappresentante del condominio di predisporre adeguate misure di tutela nei confronti di chi venga chiamato ad operare in area condominiale”. In tal modo viene chiarito come sia comunque necessario che il condominio adotti misure di gestione dei lavori che permettano all’impresa chiamata a lavorare in area condominiale di conoscere in modo puntuale quali siano i rischi per la salute e sicurezza che essa troverà in condominio, anche nell’eventualità che non operi la disposizione specifica di cui all’articolo 26 del d.lgs. n. 81/2008, e di conseguenza di organizzarsi per evitare che tali rischi si concretizzino in eventi infortunistici, dei quali risponderebbe, in caso di mancanza di tale adempimento da parte del condominio, anche l’amministratore. A ciò si aggiunga che qualora, come spesso accade, il condominio metta a disposizione dei terzi attrezzature (es.: una lucidatrice o, ancora, un decespugliatore) di lavoro, esse dovranno comunque essere conformi a quanto previsto dalle pertinenti disposizioni di “testo unico” (contenute nel Titolo III del d.lgs. n. 81/2008), in virtù di un consolidato principio interpretativo e giurisprudenziale che sottolinea come chi affida a terzi una attrezzatura deve verificare che essa sia “a norma” e che chi la deve usare sia in grado di farlo “in sicurezza” (Cfr., per tutte, Cass. pen., sez. IV, 22 gennaio 2013, n. 3278).

Sempre il Ministero del lavoro, in altra risposta ha esposto che: “Nel caso in cui il condominio commissioni, anche nella forma di contratto di appalto, lavori edili o di ingegneria civili ricadenti nel campo di applicazione del Titolo IV del T.U. sui cantieri mobili o temporanei, l’amministratore è necessariamente qualificato come committente e come tale assoggettato agli obblighi di cui agli articoli 88 e seguenti del medesimo testo normativo”. Tale interpretazione è stata condivisa anche dalla recente Cass. pen., Sez. IV, 21/9/2017 n. 43500, che, in relazione a un incendio a seguito di lavori non eseguiti a regola d’arte in un condominio da parte di un artigiano titolare di una impresa individuale, condanna (assieme al lavoratore) l’amministratore del condominio per incendio colposo per “aver conferito l’incarico senza verificare l’idoneità tecnico-professionale dell’titolare dell’omonima impresa artigiana M.G.A., in violazione dell’art.90, comma 9 lett.a) e All.XVII del D.Lgs.n.81/2008, non avendo acquisito documentazione relativa alla conformità alle normativa antinfortunistica delle attrezzature usate e dei dispositivi di protezione in dotazione, né attestati inerenti la formazione del M.G.A. e neppure il documento di regolarità contributiva (c.d. DURC)”.

Lorenzo FANTINI