L’importanza del controllo di procedure e persone

Evitare infortuni e malattie sul lavoro è attività difficile da realizzare, in quanto dipende da una pluralità di fattori, alcuni strutturali e tecnologici (es.: avere locali e attrezzature “a norma”) e altri legati ai comportamenti umani, quasi mai perfetti dal punto di vista della salute e sicurezza sul lavoro. Spetta a chi ha il potere economico e gestionale in azienda (quindi, innanzitutto, al datore di lavoro) occuparsi dell’organizzazione dell’impresa, in modo che essa tenga conto di questi fattori per ridurre al minimo i rischi di infortuni e malattie professionali, tenendo conto anche del fatto che le persone spesso sbagliano e, quindi, debbono anche essere controllate nei loro comportamenti al lavoro. Ecco perché il d.lgs. n. 81/2008 non solo richiede che tutti siano consapevoli del ruolo che rivestono in azienda a fini di salute e sicurezza e siano formati in materia ma impone altresì all’azienda anche di garantire che i comportamenti dei lavoratori vengano vigilati dal preposto e dal dirigente.

Questo è, in particolare, il senso delle seguenti previsioni di legge:

– È compito del preposto “sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di persistenza della inosservanza, informare i loro superiori diretti” (articolo 19, comma 1, lettera a), d.lgs. n. 81/2008);

– E’ compito del datore di lavoro e del dirigente “…vigilare in ordine all’adempimento degli obblighi” di preposti e lavoratori “ferma restando l’esclusiva responsabilità dei soggetti obbligati (…) qualora la mancata attuazione dei predetti obblighi sia addebitabile unicamente agli stessi e non sia riscontrabile un difetto di vigilanza del datore di lavoro e dei dirigenti”.

L’azienda deve, quindi, strutturarsi adeguatamente per fare in modo che il comportamento di tutti sia oggetto di controllo da parte di altri in modo che sia possibile indirizzare tutti a condotte sicure e responsabili diminuendo in tal modo il rischio di “comportamenti pericolosi”. Questo è il fondamento stesso della salute e sicurezza di matrice moderna ed europea, vale a dire l’esistenza di un sistema finalizzato alla riduzione dei rischi di lavoro (anche quando siano comportamenti umani) e che agisce per mezzo del controllo delle condotte di lavoratori e preposti da parte di datore di lavoro e dirigenti. In questo schema vigilare significa innanzitutto fare in modo che qualora qualcuno dei soggetti che sono alla base della gerarchia dei ruoli in materia di salute e sicurezza non faccia ciò che deve (es.: il lavoratore che non rispetti le procedure aziendali per quel tipo di lavorazione o, ancora, non usi i DPI prescritti per limitare il rischio di infortuni) ci sarà un soggetto deputato a evitare tale condotta attraverso una adeguata vigilanza, cioè prima di tutto esortando la persona al rispetto delle regole di salute e sicurezza e, se ciò non è sufficiente, segnalando tale circostanza a chi si trova, nella gerarchia della salute e sicurezza, più in alto (il datore di lavoro e/o dirigente). A questi, a sua volta, spetterà vigilare sui preposti allo stesso modo, per evitare che essi non siano troppo tolleranti rispetto ai lavoratori o manchino di attenzione rispetto alle segnalazioni di situazioni di pericolo. Al riguardo, la giurisprudenza evidenzia come si tratti di due attività differenti – connesse tra loro inscindibilmente – che nel caso del dirigente non implicano il controllo “momento per momento” delle lavorazioni ma quello della “complessiva gestione del rischio” (in questi termini, per tutte, Cass. pen., sez. IV, n. 10702/2012) e in quello del preposto impongono il controllo “operativo” dei comportamenti dei lavoratori e delle situazioni di pericolo (si veda, tra le ultime, Cass. pen., sez. IV, 6 dicembre 2017, n. 54825, e, tra le altre, la più risalente Cass. Pen. 1° giugno 2007, n. 21593).

Gli strumenti della vigilanza sono molteplici potendo consistere anche semplicemente in segnalazioni, in qualunque forma idonea allo scopo, rispetto al mancato rispetto di procedure di sicurezza o a condizioni di pericolo, in check-list periodiche di controllo di comportamenti di lavoratori, preposti e dirigenti ma anche in procedure disciplinari che consentano al datore di lavoro di contestare al soggetto inadempiente comportamenti contrari a procedure di salute e sicurezza e, eventualmente, di erogare sanzioni (che possono, nei casi più gravi e in caso di ripetizione dei comportamenti, consistere anche nel licenziamento, come nel caso commentato in questa stessa sede nel contributo precedente a questo e deciso in Cass. lav., n. 138/2019).

Lorenzo FANTINI