Uno degli argomenti di certo più stimolanti e complicati della complessa materia della sicurezza sui luoghi di lavoro va individuato in materia di “controlli aziendali per il rispetto delle norme antinfortunistiche”. Non parleremo quindi di controlli esterni o pubblici (quelli delle asl, del ministero del lavoro, dei vigili del fuoco) ai quali faremo solo riferimento per sottolineare come anche il tema dei controlli aziendali possa/debba essere materia di controllo ispettivo. Ci soffermeremo invece su quali debbano essere i controlli che ogni singolo datore di lavoro debba organizzare,attivare e mettere in campo, per far si che nella sua azienda si rispettino le norme antinfortunistiche e si riducano quanto più possibile rischi ed infortuni.

Partiamo dalle norme. Vanno richiamati doverosamente gli obblighi puntualmente fissati dagli artt. 18 e 19 del D.Lgs 81.

Impone l’art 18 a datori di lavoro e dirigenti:”f) richiedere l’osservanza da parte dei singoli
lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione. Prevede l’art.19,per i preposti: “a) sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di
protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e,in caso di persistenza della inosservanza,informare i loro superiori diretti.

La legge quindi è chiarissima:in tema di sicurezza,un compito fondamentale assegnato a datori, dirigenti e preposti è quello relativi ai controlli aziendali!

Ma come si deve controllare, chi deve controllare,con quale “cultura” e con quale organizzazione? Sul punto c’è da dire che un validissimo e granitico ausilio interpretativo ci viene offerto dalla Cassazione, la quale con una storica sentenza del 3 giugno 1995, ripresa e citata da decine di successive pronunzie, ha affermato “Il responsabile della sicurezza, sia egli o meno l’imprenditore, deve avere la CULTURA e la FORMA MENTIS del GARANTE del bene costituzionalmente rilevante costituito dalla integrità del lavoratore ed ha perciò il preciso dovere costituito dalla integrità del lavoratore ed ha il preciso dovere non di limitarsi ad assolvere normalmente il compito di informare i lavoratori sulle norme antinfortunistiche previste, ma deve attivarsi e controllare sino alla PEDANTERIA, che tali norme siano assimilate dai lavoratori nella ordinaria prassi di lavoro”. In un altro passaggio della medesima sentenza,i Giudici della Suprema Corte avevano inoltre precisato “I CONTROLLI devono essere ASSIDUI, CONTINUI, PRESSANTI, per imporre che i lavoratori rispettino quelle norme, si adeguino alle misure in esse previste e sfuggano alla superficiale tentazione di trascurarle”.

Donato CEGLIE