La produzione legislativa italiana degli ultimi anni è caratterizzata, a parere di chi scrive, da una notevole frammentarietà e disomogeneità atteso che i provvedimenti di volta in volta adottati – lungi dall’essere ponderati quanto al loro impatto nel medio e lungo periodo – rispondono ad esigenze spesso di stretta contingenza (anche solo politica) e soprattutto, per quanto interessa in questa sede, raramente tengono conto delle normative, quale tipicamente è la salute e sicurezza sul lavoro, che possono avere ricadute pratiche rilevanti dalla adozione di disposizioni solo apparentemente non pertinenti.

Ciò è quanto è accaduto a seguito della entrata in vigore del Decreto Legge 4 ottobre 2018, n. 113 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 231 del 4 ottobre 2018, in vigore dal 5 ottobre 2018), contenente “disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica (…)” e anche noto come: “decreto sicurezza”) il quale al suo interno contiene due disposizioni che “impattano” significativamente sulla gestione pratica della salute e sicurezza in ogni azienda.

La prima è contenuta all’articolo 26 del D.L. n. 113/2018, rubricato come: “Monitoraggio dei cantieri”, il quale apporta una modifica all’articolo 99, comma 1, del d.lgs. n. 81/2008, per quel che riguarda la notifica preliminare nei cantieri edili. Si prevede, in particolare, che la notifica preliminare – i cui presupposti sostanziali non vengono modificati (nel senso che sarà dovuta, con obbligo a carico del committente o del responsabile dei lavori, quando nominato, solo nei casi attualmente previsti, vale a dire qualora si tratti di un cantiere edile con almeno de imprese esecutrici o con una sola impresa “la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a duecento uomini-giorno”) – debba essere comunicata non solo alla ASL e alla Direzione Territoriale del lavoro (oggi Ispettorato Nazionale del Lavoro) ma anche al Prefetto.

Per quanto non sfugga il senso della norma – vale a dire mettere a disposizione della Prefettura informazioni sui cantieri di maggiori dimensioni (evidentemente in ottica di prevenzione dei reati connessi alla criminalità organizzata, spesso presente in edilizia) – trattasi di una vera e propria complicazione burocratica, in ordine alla quale è possibile nutrire più di una perplessità, sia in relazione alla sostanziale mancanza di competenze della Prefettura in materia di prevenzione di infortuni e malattie e anche perché trattasi pur sempre di norma con una sua sanzione atteso che l’articolo 90, comma 9, lettera c), del d.lgs. n. 81/2008, impone in caso di violazione dell’obbligo di comunicazione all’amministrazione concedente da parte del datore di lavoro o del responsabile dei lavori la sanzione amministrativa pecuniaria da 558,41 a 2.010,28 euro (Articolo 157, comma 1, lett. c), d.lgs. n. 81/2008). Quindi, è lecito (anzi necessario) interrogarsi sin da oggi su come tale onere possa essere ottemperato, nell’auspicio che le Prefetture (o chi per loro) forniscano indicazioni pratiche in modo chiaro e rapido al riguardo.

Inoltre, sempre il “decreto sicurezza” incide sull’apparato sanzionatorio operante in materia di appalti pubblici (come noto, materia disciplinata dal d.lgs. n. 50/2016, e successive modifiche e integrazioni) modificando l’articolo 21, comma 1, della legge 13 settembre 1982, n. 646, introducendo un significativo inasprimento delle sanzioni per i subappalti illeciti. La norma prevede, infatti, ora quanto segue: “Chiunque, avendo in appalto opere riguardanti la pubblica amministrazione, concede anche di fatto, in subappalto o a cottimo, in tutto o in parte le opere stesse, senza l’autorizzazione dell’autorità competente, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore ad un terzo del valore dell’opera concessa in subappalto o a cottimo e non superiore ad un terzo del valore complessivo dell’opera ricevuta in appalto. Nei confronti del subappaltatore e dell’affidatario del cottimo si applica la pena della reclusione da uno a cinque anni e della multa pari ad un terzo del valore dell’opera ricevuta in subappalto o in cottimo. E’ data all’amministrazione appaltante la facoltà di chiedere la risoluzione del contratto (…)”.

Per quanto si tratti di una disposizione operante solo nell’ambito del campo di applicazione degli appalti c.d. “pubblici” anche qui è evidente la finalità legata alla sicurezza pubblica della norma mentre molte sono le perplessità connesse a un inasprimento forse ingiustificato a fini di salute e sicurezza sul lavoro e probabilmente inopportuno. Dal punto di vista pratico un monito alle amministrazioni concedenti e alle imprese esecutrici di lavori di regolare e gestire in modo chiaro e trasparente il ricorso al subappalto, come noto rigidamente regolato nell’ambito del d.lgs. n. 50/2016, in particolare agli articoli 80 per quanto concerne le documentazione necessaria per l’affidamento dell’appalto e 105 e seguenti per la regolamentazione del subappalto per non più del 30% del valore economico del contratto di lavori, servizi e forniture.

Lorenzo FANTINI