La figura del preposto – da sempre centrale per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, con particolare riferimento a quelli, anche solo in parte, determinati da condotte imprudenti dei lavoratori – ha avuto una ulteriore valorizzazione dal d.lgs. n. 81/2008, che ne disciplina le funzioni (che sono, in estrema sintesi, di controllo dei lavoratori e di segnalazione di situazioni di pericolo) all’articolo 19. E’ principio del tutto pacifico che la posizione di preposto e la correlativa responsabilità non siano legate ad un elemento formale (es.: una lettera di incarico) quanto alla collocazione di un determinato soggetto nell’ambito dell’organizzazione aziendale, tale da imporre un potere/dovere di indirizzo e controllo, anche solo in virtù della esperienza maturata, rispetto ad uno o (di solito) più lavoratori.

Conferma ulteriore di tale orientamento si può autorevolmente rinvenire nella sentenza Cass. pen., sez. IV, 10 aprile 2017, n. 18090, in relazione all’infortunio mortale di un lavoratore che – camminando senza alcuna protezione sulla superfice e muovendosi su essa senza alcuna cautela – rimane vittima del cedimento strutturale di un tetto. In questo caso viene presa in considerazione a fini penali la posizione di un lavoratore, privo di investitura formale come preposto e anche del relativo corso di formazione, che in quel momento è risultato aver fornito indicazioni di tipo organizzativo al lavoratore poi infortunatosi rispetto al lavoro da svolgere.

In questa sentenza, la Suprema Corte ha, in particolare, modo di sottolineare che: nel momento in cui il T.B., di fatto, assunse il compito di organizzare e dirigere il sopralluogo, per conto del datore di lavoro, assunse anche l’obbligo di garantire la sicurezza dei partecipi; e, d’altronde, l’omissione di ogni pur minima cautela, prima di consentire ai colleghi di accedere al tetto, rende irrilevante, ai fini della sussistenza del reato, il fatto che il T.B. stesso non avesse ricevuto alcuna specifica formazione in merito ai rischi inerenti alle operazioni da svolgere. Tale asserto si inserisce perfettamente nell’ottica delineata dall’art. 299 d. lgs n. 81 del 2008, che estende le responsabilità inerenti alla posizione di garanzia relativa al preposto, a norma dell’art. 2 d. lg. cit., ai soggetti che, pur sprovvisti di regolare investitura, esercitino in concreto i poteri giuridici inerenti a quest’ultima figura. E d’altronde, ove il T.B. non si fosse sentito preparato a svolgere tali funzioni, proprio perché non specificamente formato, non avrebbe dovuto assumerle. In tali casi, infatti, l’addebito di colpa consiste proprio nell’aver intrapreso un’attività che non si è in grado di svolgere adeguatamente, non avendo le conoscenze o le capacità necessarie (c.d. colpa per assunzione). Infatti, l’esplicare le mansioni inerenti a un determinato ruolo, nel contesto dell’attività lavorativa, comporta la capacità di saper riconoscere ed affrontare i rischi e i problemi inerenti a quelle mansioni, secondo lo standard di diligenza, di capacità, di esperienza, di preparazione tecnica richiesto per il corretto svolgimento di quel determinato ruolo, con la correlativa assunzione di responsabilità. Ne deriva che chi, non essendo all’altezza del compito assunto, esplichi una certa funzione senza farsi carico di procurarsi tutti i dati tecnici e le conoscenze necessarie per esercitarla adeguatamente, nel caso in cui ne derivino dei danni, risponde di questi ultimi (Cass., Sez. 4, 6-12-1990, Bonetti)”.

Non si poteva essere più chiari: le responsabilità del preposto, rimarcano i Giudici di legittimità, derivano dal ruolo che il soggetto riveste o, comunque, che in un determinato momento dell’attività lavorativa svolge a nulla rilevando né la consapevolezza di essere un preposto né l’aver ricevuto informazioni su cosa ciò significhi nell’ambito di un corso di formazione. Ciò perché chi ha potere di indirizzo sui lavoratori, anche solo di fatto, ha il dovere di esercitare tale potere in modo attento e responsabile, spingendo – se del caso anche contro la loro volontà – i lavoratori a svolgere le proprie attività in piena sicurezza.

Lorenzo FANTINI