L’INAIL, con la Circolare n. 43 del 12 ottobre 2017, ha reso noto che è disponibile per i datori di lavoro titolari di posizione assicurativa territoriale (PAT), nonché per i soggetti da esso abilitati, un servizio online per la trasmissione del “Registro di esposizione” per i lavoratori esposti ad agenti cancerogeni, mutageni e biologici.

Il datore di lavoro, ai sensi rispettivamente degli artt. 243 e 280 e ss. Del D. Lgs. N. 81/2008 nonché dell’art. 2 del D.M 12/07/2007 n. 155 ha l’obbligo di istituire ed aggiornare, per il tramite del medico competente, un registro di esposizione ad agenti biologici (gruppo 3 e 4).

Precedentemente il datore di lavoro consegnava copia del registro all’INAIL ed all’organo di vigilanza competente per territorio e comunicava loro ogni tre anni, e comunque ogni qualvolta i medesimi ne facessero richiesta, le variazioni intervenute.

In caso di cessazione del rapporto di lavoro, il datore di lavoro inviava all’INAIL le annotazioni individuali contenute nel registro e la cartella sanitaria, consegnandone copia al lavoratore. Inoltre, comunicava ai lavoratori interessati, su richiesta, le relative annotazioni individuali contenute nel registro di esposizione e, tramite il medico competente, i dati della cartella sanitaria.

Dal 12 ottobre 2017 il Registro di esposizione on-line consente, con un unico inserimento telematico, di adempiere a quanto previsto dalla normativa vigente nei confronti di INAIL e dell’organo di vigilanza. Quanto riportato dalla modalità informatizzata sarà, infatti, immediatamente accessibile ai funzionari dei Servizi di prevenzione delle Aziende sanitarie locali tramite l’inserimento delle credenziali in loro possesso.

Nell’area dei servizi online del portale www.inail.it, i datori di lavoro o i suoi delegati, potranno inserire, modificare, visualizzare i dati e trasmettere il Registro.

Il Medico Competente, se abilitato da datore di lavoro all’utilizzo del nuovo servizio può inserire, modificare e visualizzare i dati ma non effettuare la trasmissione del Registro che rimane in carico del datore di lavoro e i suoi delegati.

A disposizione delle imprese è disponibile sul portale INAIL:

  • Alla sezione “Supporto”, un manuale operativo per la compilazione;

  • Alla sezione “Contatti”, il servizio telematico “INAIL risponde” per chiedere informazioni sull’utilizzo dei servizi online;

  • Un contact center multicanale telefonico che fornirà informazioni di carattere generale ed assistenza agli utenti (numero verde gratuito da rete fissa 803.164 o numero a pagamento 06/164.164).

I dati contenuti nei Registri di esposizione cartacei trasmessi entro l’11 ottobre 2017, così come i dati dei Registri di esposizione ricevuti tramite Pec dopo la predetta data (la comunicazione mediante PEC è consentita per le imprese non titolari di una posizione assicurativa territoriale PAT), saranno inseriti all’interno del precedente archivio informatico a cura dell’istituto e resi disponibili nel Registro online entro il mese di marzo 2018.

Andrea ROSSI