A seguito della introduzione, avvenuta nel 2009, del comma 12-bis all’articolo 3 del d.lgs. n. 81/2008 (c.d. “testo unico” di salute e sicurezza sul lavoro), i volontari delle associazioni di volontariato (di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266), così come quelli delle onlus e quelli delle associazioni religiose, sono stati equiparati ai componenti delle imprese familiari, ai coltivatori diretti del fondo, ai soci delle società semplici operanti nel settore agricolo, agli artigiani e ai piccoli commercianti, ai quali si applica unicamente l’articolo 21 del d.lgs. n. 81/2008. Di conseguenza nei loro riguardi operano soltanto gli obblighi di utilizzo di attrezzature di lavoro e dispositivi di protezione individuale conformi a quanto previsto dal Titolo III del d.lgs. n. 81/2008 potendo le associazioni regolare tale uso con appositi accordi. Ne consegue che il Presidente della Associazione di volontariato, nella sua qualità di datore di lavoro prevenzionistico, non sarà tenuto a garantire la formazione, l’informazione e la sorveglianza sanitaria né, ancora prima, a redigere un DVR qualora l’associazione abbia solo volontari.

E Infatti qualora, come capita spesso, l’associazione di volontariato abbia almeno un “lavoratore”, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 2, comma 1, lettera a), del d.lgs. n. 81/2008, resta inteso che il datore di lavoro dovrà applicare a tali soggetti, senza eccezioni, tutte le disposizioni del d.lgs. n. 81/2008. Di conseguenza, tali soggetti andranno considerati a livello di valutazione dei rischi e ad essi occorrerà garantire, quali inderogabili misure di prevenzione e protezione, formazione, informazione e sorveglianza sanitaria (ove necessaria in base alle risultanze della valutazione dei rischi). In tal caso appare ragionevole che il documento di valutazione dei rischi predisposto consideri anche le prestazioni dei volontari, per quanto individuando rispetto ad essi unicamente, quali misure obbligatorie, la fornitura di attrezzature di lavoro e DPI “a norma” e casomai qualificando altre misure di prevenzione (quali, tipicamente, la formazione) come misure di maggior tutela (facoltative).

Sempre la norma in commento prevede, infine, che qualora i volontari operino presso un luogo di lavoro sia il datore di lavoro nel cui ambito la prestazione venga resa a dover informare i volontari sui rischi specifici per la salute e sicurezza legati alla prestazione e a predisporre adeguate misure per eliminare o, se impossibile, ridurre i rischi interferenziali tra le attività dell’azienda e quella dei volontari; ad esempio, se il volontario opererà presso un ospedale sarà il datore di lavoro dell’ospedale ad essere tenuto alla informativa appena citata e alla gestione del “rischio interferenziale”.

Infine, va sottolineato come l’intero “terzo settore” sia stato oggetto di una recentissime a altamente innovativa regolamentazione. Tuttavia, nulla è stato specificamente detto dal Legislatore in materia di misure di prevenzione nella legge delega 6 giugno 2016, n. 106, e nel relativo “codice del terzo settore” (d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117). Ne deriva che i principi di salute e sicurezza qui sopra richiamati vanno comunque applicati, pur nel mutato quadro normativo; circostanza che, peraltro, pone una serie di problemi interpretativi di non poco conto in ordine alle modalità pratiche con le quali le disposizioni del d.lgs. n. 81/2008 devono essere garantite nelle “rinnovate” organizzazioni non profit.

Lorenzo FANTINI