La notizia ufficiale che in data 7 luglio 2017 il Ministero della salute ha trasmesso alla Conferenza Stato-Regioni il testo (già divulgato oltre un anno fa) dell’Accordo in Conferenza Stato-Regioni in materia di alcol e tossicodipendenza ha spinto molti operatori a ritenere che sia finalmente stata approvata una procedura utilissima a risolvere alcuni (non certo tutti) dei problemi che le aziende giorno per giorno affrontano ove abbiano lavoratori che facciano uso di alcol e/o droga al lavoro.

Purtroppo va evidenziato che la Conferenza Stato-Regioni ha unicamente chiesto, con propria nota del 13 luglio 2017, al Piemonte, Regione in questo momento competente in materia, di acquisire il consenso “tecnico” sul testo definitivamente approvato in sede ministeriale, per cui il testo deve essere sia “validato” dalla Regione Piemonte che, soprattutto, approvato dalla Conferenza Stato-Regioni. Nella speranza che ciò accada in tempi brevi (cosa assolutamente non pacifica), è chiaro che gli operatori della salute e sicurezza sul lavoro dovranno continuare ad avere come riferimento della propria attività le normative ad oggi vigenti, complesse e di macchinosa applicazione.

Infatti, va ricordato come in materia di alcol e tossicodipendenza si abbiano, ad oggi, più norme contemporaneamente vigenti, quali in particolare:

– Il d.P.R. n. 309/1990 (“Testo unico sugli stupefacenti”)

– La legge n. 125/2001 (“Legge quadro in materia di alcol e di problemi alcolcorrelati”)

– L’articolo 41, comma 4, del d.lgs. n. 81/2008

– L’Accordo Stato-Regioni del 16 marzo 2006 in materia di alcol al lavoro

– L’accordo del 30 ottobre 2007 in materia di stupefacenti al lavoro.

Tali norme prevedono che, le persone appartenenti alle categorie di lavoratori destinati a mansioni che comportano rischi per la sicurezza, la incolumità e la salute dei terzi, siano sottoposti, a cura e a spese del datore di lavoro, ad accertamenti periodici di assenza di alcol e/o tossicodipendenza. Va sottolineato che la logica di tali diposizioni non sia il controllo del lavoratore ma il suo recupero, a seguito della identificazione – innanzitutto nell’ambito del protocollo sanitario applicato in azienda – della procedura da attuare in caso di “positività” delle analisi effettuate. Rimane, quindi, in larga parte privo di indicazioni normative il tema della gestione in azienda del personale che sia accertato fare uso di alcol e/o droga, al fine di evitare che tali dipendenze possano produrre danni al lavoratore o ai suoi colleghi.

In estrema sintesi, le norme sopra richiamate sono prive di uniformità e, in particolare, ad oggi i provvedimenti del 2006 e del 2007 prevedono elenchi distinti di mansioni soggette alla verifica e accertamento di alcol e tossicodipendenza. Tale ultimo elemento di criticità dovrebbe essere superato dalla pubblicazione del nuovo Accordo, che dispone di un elenco unitario delle mansioni “a rischio” sia per l’alcol che per le sostanze stupefacenti. In particolare, tale elenco contempla le seguenti attività:

– Impiego di gas tossici

– fabbricazione e uso di fuochi artificiali

– direzione tecnica e conduzioni di impianti nucleari

– attività comportanti lavori in tubazioni, canalizzazioni, recipienti, quali vasche e serbatoi e simili, nei quali possono esservi gas, vapori, polveri infiammabili ed esplosivi

– attività sanitarie che comportano procedure invasive svolte in strutture sanitarie pubbliche o private che espongono al rischio di ferite da taglio o da punta, di cui al titolo X-bis del D.lgs. n. 81/2008

– attività comportanti l’obbligo dotazione di armi

– autisti di mezzi adibiti al trasporto di persone o di merci pericolose

– circolazione dei treni e sicurezza dell’esercizio ferroviario

– personale ferroviario navigante sulle navi del gestore dell’infrastruttura ferroviaria con esclusione del personale di camera e mensa

– personale navigante sulle navi delle acque interne e delle acque marine, con qualifica di conduttore per le imbarcazioni da diporto adibite a noleggio

– personale addetto alla circolazione e alla sicurezza delle ferrovie in concessione e in gestione governativa, metropolitana, tranvie e impianti assimilabili, filovie, autolinee e impianti funicolari

– conducenti, conduttori, manovratori e addetti a scambi di altri veicoli con binario, rotaia o di apparecchi di sollevamento, esclusi i manovratori di carri ponte con pulsantiera a terra e di monorotaie

– personale marittimo di I categoria delle sezioni di coperta e di macchina, limitatamente allo Stato maggiore e sottufficiali componenti l’equipaggio di navi mercantili e passeggeri, nonché il personale marittimo e tecnico delle piattaforme in mare e delle navi posatubi

– controllori di volo

– personale aeronautico di volo

– collaudatore di mezzi di navigazione marittima, terrestre ed aerea

– addetti ai pannelli di controllo del movimento nel settore dei trasporti

– addetti alla guida di macchine di movimentazione terra e merci richiedenti una specifica abilitazione, prevista dal comma 5 dell’articolo 73 del D.Lgs. n. 81/2008

– attività di produzione, confezionamento, trasporto e vendita di esplosivi

– attività nel settore dell’edilizia e delle costruzioni: operatori che svolgano attività in quota ad altezza superiore ai due metri

– attività nel settore idrocarburi: operatori con sostanze esplosive ed infiammabili

– attività svolte in cave e miniere: addetti ai lavori in cave e miniere.

Per tutti questi soggetti sarà pertanto vietato assumere alcolici e sostanze stupefacenti al lavoro o, meglio, non dovranno essere rilevabili alcol e sostanze stupefacenti durante l’orario di lavoro.

L’Accordo, il quale contiene anche altre significative novità in materia di gestione del personale che sia risultato avere un problema di alcol dipendenza o tossicodipendenza, rappresenta quindi una potenziale novità che si spera di concretizzi presto, in una logica di maggiore chiarezza normativa in una materia delicata, giuridicamente e umanamente.

Lorenzo FANTINI