1. La sentenza della Corte costituzionale n. 58/2018

 

La sentenza della Corte costituzionale 23 marzo 2018, n. 58, si occupa della legittimità costituzionale dell’articolo 3 del d.l. 4 luglio 2015, n. 92, poi convertito in legge, che aveva previsto che: “al fine di garantire in necessario bilanciamento tra le esigenze di continuità dell’attività produttiva, di salvaguardia dell’occupazione, della sicurezza sul posto di lavoro, della salute e dell’ambiente salubre, nonché delle finalità di giustizia, l’esercizio dell’attività di impresa degli stabilimenti di interesse strategico nazionale non è impedito dal provvedimento di sequestro (…) quando lo stesso si riferisca ad ipotesi di reato inerenti alla sicurezza dei lavoratori”. In sostanza, tale disposizione ha permesso in questi anni di tenere aperta una parte significativa dello stabilimento ILVA di Taranto, che il Giudice per le Indagini Preliminari aveva sequestrato, sul presupposto che esso fosse – nelle condizioni di esercizio considerate – nocivo per la salute di lavoratori e cittadini in modo tale da doverlo sequestrare in via giudiziale.

La Corte costituzionale opera una assai significativa rassegna dei principi applicabili in materia di salute e sicurezza sul lavoro argomentando, in particolare, che se è vero che l’articolo 41 della Costituzione riconosce che: “L’iniziativa economica privata è libera”, al contempo esistono principi costituzionali (articolo 32 in relazione al diritto alla salute dei cittadini e lo stesso articolo 41, secondo comma, della Costituzione che rimarca come l’iniziativa economica privata non possa comunque svolgersi in contrasto con l’utilità sociale, la sicurezza e la dignità umana) che impongono a qualunque azienda di tener conto dei “diritti inviolabili dell’individuo” organizzandosi di conseguenza. Tale necessità di contemperamento è talmente forte che nessuna regolamentazione può dirsi legittima – e, quindi, ne va dichiarata l’incostituzionalità – se pone le, per quanto comprensibili, ragioni occupazionali ed economiche in una situazione di predominanza assoluta rispetto al diritto delle persone a vedersi garantita la salute. In particolare la Corte Costituzionale – pur riconoscendo la possibilità che siano pubblicate leggi statali che tendano a garantire i livelli occupazionali nelle aziende in crisi, a maggior ragione se di “interesse strategico nazionale” – sottolinea come le previsioni di legge di “bilanciamento” debbano rispondere “a criteri di proporzionalità e ragionevolezza, in modo tale da non consentire né la prevalenza assoluta di uno dei valori coinvolti, né il sacrificio totale di alcuno di loro, in modo che sia sempre garantita una tutela unitaria, sistemica e non frammentaria di tutti gli interessi costituzionalmente implicati (sentenze n. 63 del 2016 e n. 264 del 2012)”. Dunque, le leggi dello Stato devono sempre considerare il diritto dei lavoratori (e, più in generale, dei cittadini) a non svolgere attività nocive per la propria integrità fisica.

La sentenza appare particolarmente importante, non solo per l’importanza mediatica e sociale del caso Ilva, ma soprattutto perché ribadisce ancora una volta il fondamento e la rilevanza del tema del lavoro sicuro evidenziando a tutti coloro che si occupano di salute e sicurezza sul lavoro come l’obiettivo primario delle misure di prevenzione e protezione in qualunque azienda sia la salvaguardia delle persone; ciò anche quando esistono importanti e reali esigenze produttive ed economiche che sembrerebbero spingere verso una applicazione “limitata” (o, almeno, economicamente sostenibile) delle misure di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali.

Lorenzo FANTINI